Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE

 

Articolo 1

Origine - Costituzione - denominazione - sede - durata

1.1 E' costituita una Fondazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del

Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice Terzo Settore” nonché

dal presente statuto.

La locuzione “Ente del Terzo settore” ovvero il suo acronimo “E.T.S.” costituirà

parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto,

documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La Fondazione è denominata "Fondazione Famiglia Casiraghi Roberto,

Longoni Alfonsina, Casiraghi Nuccia, Sandro, Piero ente del terzo settore".

1.3 La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Triuggio.

2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal

Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il

verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le

comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Articolo 3

Scopo e Finalità

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per

la realizzazione dello scopo di attuare iniziative del più altro interesse sociale nel

campo della medicina cardiovascolare e del diabete in modo principale nel

proprio territorio di riferimento, costituito dal territorio della Lombardia.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale operando nei settori di cui all’articolo 5,

comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs 117/2017.

4.2. In particolare la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:

a) elargire premi e borse di studio a laureandi in medicina nel campo della

ricerca scientifica cardiovascolare e diabetica;

b) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente scoprirà medicine o

medicinali utili nel campo cardiovascolare e diabetico;

c) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente farà ricerche scientifiche

comunque utili nel campo cardiovascolare e diabetico.

Sono espressamente escluse dalle elargizioni e dai premi le società

farmaceutiche.

4.3 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale

purché secondarie e strumentali alle prime nel rispetto delle condizioni e dei limiti

di cui agli articoli 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L’individuazione di tali attività

dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione.

4.4 La Fondazione potrà avvalersi dell’attività di volontari nello svolgimento delle

proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in

particolare dell’articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Fondatore.

La Fondazione è stata disposta per testamento dal defunto signor Casiraghi

Piero Domenico, nato a Monza il 10 aprile 1927.

Tale qualifica si trasferisce automaticamente in caso di fusione o incorporazione.

In caso di liquidazione ovvero cessazione dell’attività, la società potrà indicare

con propria delibera un nuovo soggetto a cui saranno trasferite le prerogative di

Fondatore, dal momento in cui la società risulterà estinta.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti

in dotazione dal fondatore come risultante dell'atto costitutivo e successive

variazioni ed integrazioni.

6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa

destinazione ad incremento del patrimonio;

b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;

c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento

del patrimonio;

d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il

conseguimento degli scopi istituzionali.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

6.4. La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.

117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai

sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Fondo di Gestione

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al

fabbisogno delle necessità gestionali:

a. rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio; - avanzi di

gestione dei precedenti esercizi;

b. elargizioni provenienti dallo stesso Fondatore, da altri soggetti ovvero

da enti pubblici o privati;

c. lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano

espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

d. proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle

attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs 117/2017;

e. i fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all’art. 7 del D.Lgs

117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

a. il Presidente della Fondazione;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. l’Organo di Controllo.

8.2 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117

e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve

essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti

nell'apposito registro.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Banca di

Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Cooperativa, con

sede in Triuggio.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di

fronte ai terzi sia in giudizio.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila

sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della

Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di

nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di

giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a

nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento

di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i

contratti e ogni altro atto della Fondazione.

9.4 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono

assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di

Amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in

carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da tre componenti, incluso il Presidente della Fondazione.

10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre

esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato a

decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili; per data di

insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i

suoi componenti.

10.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- Presidente, come previsto al precedente articolo 9.1 del presente statuto;

- gli altri componenti vengono nominati dal consiglio di amministrazione in carica.

10.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi

e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente che

assolve alle funzioni del Presidente nei casi di impedimento o mancanza di

questi.

10.6 Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche

membro del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei nuovi membri

provvede il Consiglio di Amministrazione in carica. I membri così nominati

scadranno unitamente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

i. definire gli obiettivi e approvare ili bilancio annuale preventivo quale strumento

programmatico ed operativo per il Ioro raggiungimento;

ii. approvare le variazioni al bilancio preventivo;

iii. approvare il bilancio consuntivo annuale;

iv. formulare gli eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;

v. formulare il regolamento dei partecipanti e su ogni necessità che da esso

consegue;

vi. deliberare l'accettazione od il rifiuto di elargizioni, lasciti, legati, eredità, donazioni,

nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili e sulla destinazione

degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto delle regole del

presente statuto;

vii. deliberare le modifiche dello statuto quando Io ritenga necessario e funzionale

all'interesse generale della Fondazione;

viii. procedere alla nomina deII'Organo di controllo nella forma di Revisione unico

oppure Collegio dei revisori;

ix. deliberare in merito ad operazioni straordinarie coinvolgenti la Fondazione o il

suo patrimonio;

x. deliberare l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;

xi. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o altre

entità o rapporti giuridici;

xii. deliberare su tutto quanto necessario alla gestione della Fondazione;

xiii. deliberare su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato

dalla Iegge o dal presente statuto ad un altro soggetto;

xiv. svolgere ogni attività, non riservata dalla legge o dal presente statuto ad altro

soggetto, utile per realizzare le finalità della Fondazione.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo

ritenga opportuno, almeno tre volte l'anno, o ne facciano richiesta almeno

dueConsiglieri ovvero l’Organo di Controllo, con domanda scritta contenente

l’indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall’Organo di

Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

richiesta.

12.3 L'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il

luogo di svolgimento della riunione – è inviato almeno cinque giorni prima

dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al

domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell’Organo di Controllo. In caso di

urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno

prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche

telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta,

anche fuori della sede sociale.

12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per

teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite

con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni

sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad esclusione delle

deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e le modifiche

statutarie che sono validamente adottate con il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere, ove nominato,

l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle

riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.

12.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche

con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

12.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente

e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

12.8 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte a cura del

Presidente e del segretario della seduta nel libro dei verbali del Consiglio di.

Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

12.9 Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di

rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria

amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Articolo 13

Segretario - Tesoriere

13.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, egli redige i

processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma

unitamente al Presidente.

13.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche

identificandolo nel Segretario; egli dura in carica quanto lo stesso Consiglio di

Amministrazione, o per il periodo deliberato dal medesimo, ed è riconfermabile

senza limiti.

13.3 Il Tesoriere redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

all'Organo amministrativo stesso per l'approvazione.

13.4 Il Tesoriere è interessato della regolare tenuta dei libri contabili e

dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tutti tali obblighi può

incaricare soggetti esterni alla Fondazione regolando con apposito contratto a

sensi di legge tale rapporto.

Articolo 14

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

14.1 La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può

essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i

compiti previsti dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

Civile.

14.3 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di

organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la

funzione di Presidente dell’organo collegiale.

14.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel

caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto

nell'apposito registro.

14.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo

alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che

il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

14.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

14.7 Nel caso previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un

revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata

dall’organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di

cui al D. Lgs. 39/2010.

14.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall’Organo di

Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di

Amministrazione tra gli iscritti all’Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs.

39/2010.

14.9 Il Revisore, se diverso dall’Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a

decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l’approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio di mandato.

Articolo 15

Esercizio finanziario

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di

ciascun anno.

15.2 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato

patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal

rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'organo

di controllo e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare secondo le

previsioni di legge entro il 30 giugno.

15.3 L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale

delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

15.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne

ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi

termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il

medesimo termine.

15.5 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi

di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 16

I Partecipanti

16.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche e gli enti privi di personalità

giuridica, sia pubbliche sia private, che condividono le finalità della Fondazione,

hanno acquisito benemerenze nei confronti della Fondazione e contribuiscono

alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante

contributi in denaro o in natura. Il Consiglio di Amministrazione redige apposito

regolamento, di seguito il Regolamento dei Partecipanti, nel quale sono indicati i

diritti dei Partecipanti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

16.2 La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita

deliberazione o regolamento del Consiglio di amministrazione funzionale all'entità

o rilevanza del contributo erogato.

16.3 I Partecipanti si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel Regolamento dei

Partecipanti nell'Assemblea dei partecipanti, sia nel caso di una collegialità di

Partecipanti, sia nel caso di unico Partecipante.

16.4 Il Regolamento dei Partecipanti regola ogni aspetto concernente lo status,

l'acquisizione e la perdita della qualifica di Partecipante nonchè ogni ulteriore

tematica ritenuta opportuna.

Articolo 17

Modifiche statutarie

Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di

amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in

carica.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione

con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli

scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino

le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie

finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della

stessa ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione

provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le

modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

18.3 L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è accertata

secondo le modalità di legge.

18.4 In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui

individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

18.5 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o

agli amministratori della Fondazione.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di

Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali successive integrazioni

e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l’ente

opera.

Dal 2 giugno 2015 entra in vigore la COOKIE LAW. Il Garante per la Protezione dei dati Personali ha pubblicato il provvedimento n. 229 inerente la “individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”. Il sito della Fondazione Famiglia Casiraghi utilizza cookie tecnici e analitici. Per maggiori informazioni selezionare il pulsante Leggi l'informativa.