STATUTO DELLA FONDAZIONE
Articolo 1
Origine - Costituzione - denominazione - sede - durata
1.1 E' costituita una Fondazione disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice Terzo Settore” nonché
dal presente statuto.
La locuzione “Ente del Terzo settore” ovvero il suo acronimo “E.T.S.” costituirà
parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto,
documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.2. La Fondazione è denominata "Fondazione Famiglia Casiraghi Roberto,
Longoni Alfonsina, Casiraghi Nuccia, Sandro, Piero ente del terzo settore".
1.3 La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
Articolo 2
Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale in Triuggio.
2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il
verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le
comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Articolo 3
Scopo e Finalità
3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per
la realizzazione dello scopo di attuare iniziative del più altro interesse sociale nel
campo della medicina cardiovascolare e del diabete in modo principale nel
proprio territorio di riferimento, costituito dal territorio della Lombardia.
Articolo 4
Attività
4.1 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva o principale una o
più attività di interesse generale operando nei settori di cui all’articolo 5,
comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs 117/2017.
4.2. In particolare la Fondazione intende svolgere le seguenti attività:
a) elargire premi e borse di studio a laureandi in medicina nel campo della
ricerca scientifica cardiovascolare e diabetica;
b) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente scoprirà medicine o
medicinali utili nel campo cardiovascolare e diabetico;
c) elargire premi e borse di studio a chi singolarmente farà ricerche scientifiche
comunque utili nel campo cardiovascolare e diabetico.
Sono espressamente escluse dalle elargizioni e dai premi le società
farmaceutiche.
4.3 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale
purché secondarie e strumentali alle prime nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui agli articoli 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L’individuazione di tali attività
dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione.
4.4 La Fondazione potrà avvalersi dell’attività di volontari nello svolgimento delle
proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in
particolare dell’articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 5
Fondatore.
La Fondazione è stata disposta per testamento dal defunto signor Casiraghi
Piero Domenico, nato a Monza il 10 aprile 1927.
Tale qualifica si trasferisce automaticamente in caso di fusione o incorporazione.
In caso di liquidazione ovvero cessazione dell’attività, la società potrà indicare
con propria delibera un nuovo soggetto a cui saranno trasferite le prerogative di
Fondatore, dal momento in cui la società risulterà estinta.
Articolo 6
Patrimonio
6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti
in dotazione dal fondatore come risultante dell'atto costitutivo e successive
variazioni ed integrazioni.
6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:
a. conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa
destinazione ad incremento del patrimonio;
b. beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
c. lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento
del patrimonio;
d. fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il
conseguimento degli scopi istituzionali.
6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
6.4. La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Articolo 7
Fondo di Gestione
7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al
fabbisogno delle necessità gestionali:
a. rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio; - avanzi di
gestione dei precedenti esercizi;
b. elargizioni provenienti dallo stesso Fondatore, da altri soggetti ovvero
da enti pubblici o privati;
c. lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano
espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
d. proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle
attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs 117/2017;
e. i fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all’art. 7 del D.Lgs
117/2017.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 8
Organi della Fondazione
8.1 Sono organi della Fondazione:
a. il Presidente della Fondazione;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. l’Organo di Controllo.
8.2 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117
e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve
essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti
nell'apposito registro.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidente della Fondazione
9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Banca di
Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro Soc. Cooperativa, con
sede in Triuggio.
9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di
fronte ai terzi sia in giudizio.
9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila
sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della
Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di
nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di
giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a
nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento
di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i
contratti e ogni altro atto della Fondazione.
9.4 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono
assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di
Amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in
carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da tre componenti, incluso il Presidente della Fondazione.
10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre
esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato a
decorrere dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili; per data di
insediamento si intende la prima seduta del nuovo consiglio completo di tutti i
suoi componenti.
10.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:
- Presidente, come previsto al precedente articolo 9.1 del presente statuto;
- gli altri componenti vengono nominati dal consiglio di amministrazione in carica.
10.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi
e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.
10.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente che
assolve alle funzioni del Presidente nei casi di impedimento o mancanza di
questi.
10.6 Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche
membro del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei nuovi membri
provvede il Consiglio di Amministrazione in carica. I membri così nominati
scadranno unitamente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione
11.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione della Fondazione.
11.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
i. definire gli obiettivi e approvare ili bilancio annuale preventivo quale strumento
programmatico ed operativo per il Ioro raggiungimento;
ii. approvare le variazioni al bilancio preventivo;
iii. approvare il bilancio consuntivo annuale;
iv. formulare gli eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
v. formulare il regolamento dei partecipanti e su ogni necessità che da esso
consegue;
vi. deliberare l'accettazione od il rifiuto di elargizioni, lasciti, legati, eredità, donazioni,
nonchè gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili e sulla destinazione
degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto delle regole del
presente statuto;
vii. deliberare le modifiche dello statuto quando Io ritenga necessario e funzionale
all'interesse generale della Fondazione;
viii. procedere alla nomina deII'Organo di controllo nella forma di Revisione unico
oppure Collegio dei revisori;
ix. deliberare in merito ad operazioni straordinarie coinvolgenti la Fondazione o il
suo patrimonio;
x. deliberare l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
xi. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o altre
entità o rapporti giuridici;
xii. deliberare su tutto quanto necessario alla gestione della Fondazione;
xiii. deliberare su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato
dalla Iegge o dal presente statuto ad un altro soggetto;
xiv. svolgere ogni attività, non riservata dalla legge o dal presente statuto ad altro
soggetto, utile per realizzare le finalità della Fondazione.
Articolo 12
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno, almeno tre volte l'anno, o ne facciano richiesta almeno
dueConsiglieri ovvero l’Organo di Controllo, con domanda scritta contenente
l’indicazione degli argomenti da trattare.
12.2 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall’Organo di
Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta.
12.3 L'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il
luogo di svolgimento della riunione – è inviato almeno cinque giorni prima
dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al
domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell’Organo di Controllo. In caso di
urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno
prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche
telematico, che ne attesti la ricezione; e la convocazione può essere disposta,
anche fuori della sede sociale.
12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono
valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per
teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite
con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad esclusione delle
deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e le modifiche
statutarie che sono validamente adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere, ove nominato,
l'Organo di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle
riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.
12.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche
con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
12.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente
e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.
12.8 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte a cura del
Presidente e del segretario della seduta nel libro dei verbali del Consiglio di.
Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.
12.9 Scaduto il termine del mandato, se non, si è provveduto alle operazioni di
rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria
amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.
Articolo 13
Segretario - Tesoriere
13.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, egli redige i
processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma
unitamente al Presidente.
13.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche
identificandolo nel Segretario; egli dura in carica quanto lo stesso Consiglio di
Amministrazione, o per il periodo deliberato dal medesimo, ed è riconfermabile
senza limiti.
13.3 Il Tesoriere redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'Organo amministrativo stesso per l'approvazione.
13.4 Il Tesoriere è interessato della regolare tenuta dei libri contabili e
dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; per tutti tali obblighi può
incaricare soggetti esterni alla Fondazione regolando con apposito contratto a
sensi di legge tale rapporto.
Articolo 14
Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti
14.1 La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può
essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i
compiti previsti dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice
Civile.
14.3 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di
organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la
funzione di Presidente dell’organo collegiale.
14.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel
caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei
conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell'apposito registro.
14.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo
alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che
il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo
14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.
14.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
14.7 Nel caso previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un
revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata
dall’organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di
cui al D. Lgs. 39/2010.
14.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall’Organo di
Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di
Amministrazione tra gli iscritti all’Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs.
39/2010.
14.9 Il Revisore, se diverso dall’Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a
decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio di mandato.
Articolo 15
Esercizio finanziario
15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
15.2 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal
rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all'organo
di controllo e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare secondo le
previsioni di legge entro il 30 giugno.
15.3 L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.
15.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne
ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi
termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il
medesimo termine.
15.5 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Articolo 16
I Partecipanti
16.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche e gli enti privi di personalità
giuridica, sia pubbliche sia private, che condividono le finalità della Fondazione,
hanno acquisito benemerenze nei confronti della Fondazione e contribuiscono
alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante
contributi in denaro o in natura. Il Consiglio di Amministrazione redige apposito
regolamento, di seguito il Regolamento dei Partecipanti, nel quale sono indicati i
diritti dei Partecipanti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
16.2 La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita
deliberazione o regolamento del Consiglio di amministrazione funzionale all'entità
o rilevanza del contributo erogato.
16.3 I Partecipanti si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel Regolamento dei
Partecipanti nell'Assemblea dei partecipanti, sia nel caso di una collegialità di
Partecipanti, sia nel caso di unico Partecipante.
16.4 Il Regolamento dei Partecipanti regola ogni aspetto concernente lo status,
l'acquisizione e la perdita della qualifica di Partecipante nonchè ogni ulteriore
tematica ritenuta opportuna.
Articolo 17
Modifiche statutarie
Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di
amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in
carica.
Articolo 18
Scioglimento
18.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione
con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, qualora siano esauriti gli
scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, o si verifichino
le altre ipotesi di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
18.2 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie
finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della
stessa ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione
provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le
modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
18.3 L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è accertata
secondo le modalità di legge.
18.4 In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui
individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.
18.5 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o
agli amministratori della Fondazione.
Articolo 19
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di
Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali successive integrazioni
e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l’ente
opera.